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Regolamento | |
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1 * PREMESSA *
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell'art.2 n.1 DL n.111 del
17/03/95 di attuazione della direttiva
90/314/CEE: i pacchetti turistici hanno ad
oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti
"tutto compreso", risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli
elementi di seguito indicati, venduti ed
offerti in vendita ad un prezzo forfetario e
di durata superiore alle 24 ore, ovvero
estendentisi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al
trasporto o all'alloggio (omissis)...... che
costituiscano parte significativa del
"pacchetto turistico".
2 * FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di cui ai programmi qui
pubblicati, aventi per oggetto l'offerta di
un pacchetto turistico, è regolato, oltre
che dalle presenti condizioni generali,
anche dalle clausole indicate nella
documentazione di viaggio consegnata al
cliente. Detto contratto, sia che abbia per
oggetto servizi da fornire in territorio
nazionale che estero, sarà altresì
disciplinato dalla L. 27/12/1977 n.1084 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al Contratto di
Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il
23/04/1970, nonché dal sovracitato DL
111/95.
3 * PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere
redatta su apposito modulo, compilata in
ogni sua parte e sottoscritta dal cliente.
L'accettazione delle prenotazioni è
subordinata alla disponibilità dei posti e
si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento
in cui l'organizzatore invierà conferma
scritta anche a mezzo sistema telematico.
L'Agenzia di Viaggio venditrice, in possesso
di regolare licenza, potrà rilasciare al
cliente, ai sensi dell'art. 6 del DL 111/95,
copia del contratto solo se già in possesso
della conferma di cui al precedente
paragrafo. Si da atto che l'Agenzia di
Viaggio venditrice ha, nei confronti
dell'Organizzatore, la veste giuridica di
intermediario ai sensi dell'art. 1.3 CCV
oltre che di Venditore ex. art. 4 DL 111/95,
acquisendo diritti e assumendo obblighi
esclusivamente come quale mandatario del suo
Cliente mandante. Le indicazioni relative al
pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli
ovvero in altri mezzi di comunicazione,
saranno fornite dall'Organizzatore, in
regolare adempimento degli obblighi previsti
a proprio carico dal DL 111/95 in tempo
utile prima dell'inizio del viaggio.
4 * PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovranno essere
versati l'intera quota di iscrizione ed un
acconto pari al 25% della quota di
partecipazione, mentre il saldo dovrà essere
versato 30 giorni prima della partenza,
salvo diverso accordo. Per le prenotazioni
in epoca successiva alla data sopra
indicata, l'intero ammontare dovrà essere
versato al momento della prenotazione in
un'unica soluzione. Gli acconti ed il saldo,
come sopra determinati, dovranno essere
corrisposti dal Contraente al Venditore che
li trasmetterà all'Organizzatore secondo gli
accordi tra gli stessi stabiliti.
5 * PREZZO E RELATIVE VARIAZIONI
Il prezzo del pacchetto turistico è
determinato nel contratto. Esso potrà essere
modificato fino a 20 giorni precedenti la
partenza e soltanto in seguito a variazioni
di:
- costi di trasporto, incluso il costo del
carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di
servizi turistici quali imposte, tasse di
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei
porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in
questione.
Per tali variazioni si farà riferimento alla
SCHEDA TECNICA pubblicata. Se prima della
partenza l'Organizzatore è costretto a
modificare in maniera significativa un
elemento essenziale del contratto, incluso
il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva
comunicazione al Consumatore. A tali fini si
considera significativa un modifica del
prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero
qualunque variazione di elementi
configurabili come fondamentali ai fini
della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato. Il Consumatore
che riceva una comunicazione a modifica di
un'elemento essenziale o del prezzo
superiore al 10% avrà la facoltà di recedere
dal contratto senza corrispondere alcunché,
ovvero di accettare la modifica, che diverrà
parte del contratto con la esatta
individuazione delle variazioni e
dell'incidenza delle stesse sul prezzo. Il
Consumatore dovrà dare comunicazione della
propria decisione all'Organizzatore o al
Venditore entro 2 giorni lavorativi da
quando è venuto a conoscenza della modifica,
che altrimenti si intende accettata. Qualora
dopo la partenza, l'Organizzatore non possa
fornire una parte essenziale dei servizi
contemplati nel contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di
prezzo a carico del Consumatore; e qualora
le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste,
risarcirlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna
soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall'Organizzatore venga
rifiutata dal Consumatore per serie,
giustificate e comprovate ragioni,
l'Organizzatore fornirà, senza supplemento
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente
a quello originariamente previsto, per il
ritorno al luogo di partenza o al diverso
luogo eventualmente pattuito, soltanto se
tale soluzione sia oggettivamente
indispensabile. Le richieste di modifica da
parte del Consumatore a prenotazioni già
accettate, obbligano l'Organizzatore
soltanto se e nei limiti in cui possono
essere soddisfatte. In ogni caso, qualsiasi
variazione richiesta dal Consumatore
successivamente alla conferma da parte
dell'Organizzatore di tutti i servizi
facenti parte del pacchetto comporterà un
costo aggiuntivo di Lit. 50.000 a
transazione.
6 * RECESSO DEL CONSUMATORE
Al Consumatore che receda dal contratto per
casi diversi da quelli previsti dal
precedente art. 5, saranno addebitate, oltre
agli interi diritti di iscrizione, le
seguenti penali, calcolate sull'importo
totale del pacchetto prenotato:
- Viaggi e soggiorni individuali, di gruppo
e crociere
- 10% della quota di partecipazione fino a
15 giorni prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 14 a
9 giorni prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 8 a 3
giorni prima della partenza;
Dopo tale termine la penale sarà pari
all'intero valore del pacchetto.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme
verranno concordate di volta in volta alla
firma del contratto. Nessun rimborso sarà
accordato a chi non si presenterà alla
partenza o rinuncerà durante lo svolgimento
del viaggio. Così pure, nessun rimborso
spetterà a chi non potesse effettuare il
viaggio per mancanza o invalidità o
insufficienza dei previsti documenti
personali di identità e espatrio.
L'Organizzatore si riserva, senza impegno né
responsabilità di:
- rimborsare eventuali somme recuperate
relative a servizi non usufruiti a seguito
di rinunce;
- rimborsare eventuali somme recuperate
relative a servizi non usufruiti in corso di
viaggio o per diverse prestazioni ottenute,
sempre che il Viaggiatore fornisca
documentazione scritta.
7 * SOSTITUZIONI Il Cliente
rinunciatario può farsi sostituire da altra
persona sempre che:
a) l'Organizzatore ne sia informato per
iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima
della data fissata per la partenza,
ricevendo contestualmente comunicazioni
circa le generalità del cessionario;
b) non vi ostino ragioni attinenti al
passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai
servizi di trasporto o comunque tali da
rendere impossibile la fruizione del
pacchetto da parte di persona diversa dal
Cliente rinuciatario;
c) il soggetto subentrante rimborsi
all'Organizzatore tutte le spese sostenute
per procedere alla sostituzione nella misura
che gli verrà quantificata all'atto della
comunicazione della cessione. Nel caso la
sostituzione venga richiesta nei 20 giorni
precedenti la data di partenza verrà
comunque addebitato un costo forfettizzato
di Lit. 150.000 per persona sostituita.
Il Cliente rinunciatario dovrà comunque
corrispondere la quota di iscrizione. Sarà
inoltre solidalmente responsabile con il
cessionario per il pagamento del saldo del
prezzo, nonché degli importi di cui alla
lettera c) del presente articolo.
8 * ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
L'Organizzatore potrà annullare il contratto
totalmente o parzialmente, per circostanze
di carattere eccezionale o quando non sia
raggiunto il numero minimo dei viaggiatori
previsto nel programma. In tal caso, al
Cliente spetterà il rimborso integrale delle
somme versate, escluso ogni altro
indennizzo.
9 * CHIARIMENTI IN MATERIA DI RECESSO
Gli effetti del recesso del Consumatore o
dell'annullamento del pacchetto turistico
sono compiutamente disciplinati nei
precedenti articoli, che sostanzialmente
riproducono quanto disposto degli artt. 11,
12 e 13 del DL 111/95, nel pieno rispetto
dell'equilibrio fra le parti contrattuali
anche in virtù del dettato dell'art. 1469
ter Cod. Civ., introdotto dalla L. 52/96 di
attuazione della direttiva 93/13 del
Consiglio CEE, concernente le clausole
abusive nei contratti stipulati con i
consumatori, secondo cui "non sono
vessatorie le clausole che riproducono
disposizioni di legge".
10 * OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di
passaporto individuale o di altro documento
valido per tutti i paesi toccati
dall'itinerario, nonché dei visti di
soggiorno e di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente
richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi
all'osservanza delle regole di normale
prudenza e diligenza, a tutte le
informazioni fornite dall'Organizzatore,
nonché ai regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative relative al
pacchetto turistico. I partecipanti saranno
chiamati a rispondere di tutti i danni che
l'Organizzatore dovesse subire a causa della
loro inadempienza alle sovraesaminate
obbligazioni. Il Consumatore è tenuto a
fornire all'Organizzatore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per l'esercizio del diritto
di surrogati quest'ultimo nei confronti dei
terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l'Organizzatore del
pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione.
11 * PARTICOLARI ESIGENZE DEL CONSUMATORE
Il Consumatore comunicherà altresì per
iscritto all'organizzatore, all'atto della
prenotazione, eventuali particolari esigenze
che potranno eventualmente formare oggetto
di accordi specifici sulle modalità del
viaggio. L'organizzatore si riserva il
diritto di accettare per iscritto dette
particolari richieste, dopo aver verificato
la disponibilità dei fornitori che dovranno
erogare le prestazioni. L'Organizzatore farà
pervenire quanto prima la Consumatore,
tramite il Venditore, un comunicazione
relativa ai costi supplementari originati da
dette richieste, sempre che ne risulti
possibile l'attuazione.
11 * CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La sistemazione alberghiera, in assenza di
classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei paesi,
anche membri della CEE, cui il relativo
servizio si riferisce, è stabilita
dall'Organizzatore in base a propri criteri
di valutazione degli standards di qualità.
12 * RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE
L'Organizzatore risponde dei danni arrecati
al Consumatore a motivo dell'inadempimento
totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che
da terzi fornitori di servizi, a meno che le
mancanze contestate siano imputabili al
Consumatore, ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest'ultimo nel
corso della prestazione dei servizi
turistici, o che l'avvenimento si riveli
estraneo alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, causato da forza
maggiore ovvero da circostanze che
l'Organizzatore non poteva, con tutta la
necessaria diligenza, ragionevolmente
prevedere o risolvere quali: scioperi di
qualsiasi natura, modifiche di
operativi/orari di compagnie di trasporti di
linea, ecc. L'Organizzatore non è
responsabile nei confronti del Consumatore
per eventuali inadempienze da parte del
Venditore nella sua qualità di
Intermediario.
13 * LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'Organizzatore
non può in ogni caso eccedere i limiti
previsti dalle seguenti leggi e convenzioni
internazionali:
- la Convenzione di Varsavia del 1929 sul
trasporto aereo internazionale nel testo
modificato a L'Aja nel 1955;
- la Convenzione di Berna (CIV) sul
trasporto ferroviario;
- la Convenzione di Parigi del 1962 sulla
responsabilità degli albergatori, art. 1783
e seguenti c.c. ;
- la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV)
sulla responsabilità dell'Organizzatore;
- le previsione del Codice Civile in quanto
non derogate dal presente contratto.
In ogni caso il limite risarcitorio per
danni diversi da quelli alla persona non può
superare l'importo di "5000 Franchi oro
germinal per qualsiasi altro danno" previsto
dall'art. 13 n.2 CCV. Qualora il testo
originario delle predette convenzioni
dovesse subire emendamenti, o nuove
convenzioni internazionali concernenti le
prestazioni oggetto del pacchetto turistico
entrassero in vigore, si applicheranno i
limiti risarcitori previsti dalle forme di
diritto vigenti al momento del verificarsi
dell'evento dannoso.
14 * OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'Organizzatore è tenuto a prestare le
misure di assistenza al Consumatore imposte
dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi
a proprio carico per disposizione di legge o
di contratto. L'Organizzatore non è
responsabile nei confronti del Consumatore
per l'inadempimento del da parte del
Venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.
15 * RECLAMI E DENUNCE
Il Consumatore, a pena di decadenza ai sensi
dell'art. 19 n.2 DL 111/95, deve denunciare
all'Organizzatore per iscritto, a mezzo
lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, le difformità ed i vizi del
pacchetto turistico, nonché le inadempienze
nella sua organizzazione o realizzazione,
all'atto stesso del loro verificarsi o, se
non immediatamente riconoscibili, entro 10
giorni dalla data del previsto rientro
presso la località di partenza. Qualora i
reclami siano presentati nel luogo di
esecuzione delle prestazioni turistiche,
l'Organizzatore deve prestare al Consumatore
l'assistenza richiesta dal precedente art.
15 al fine di ricercare una pronta ed equa
soluzione. Analogamente l'Organizzatore
dovrà provvedere, anche nel caso di reclamo
presentato al termine dei servizi, e
garantire una sollecita risposta alle
richieste del Consumatore.
16 * ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI
ANNULLAMENTO E COPERTURA ASSICURATIVA
INTEGRATIVA
Al momento della prenotazione del viaggio è
possibile, ed anzi consigliabile, stipulare
attraverso l'Organizzatore o il Venditore
una polizza assicurativa, integrativa, a
copertura delle spese derivanti
dall'annullamento del viaggio, danni al
bagaglio, spese mediche ed interruzione del
viaggio.
17 * FONDO DI GARANZIA
E' prevista l'istituzione presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri di un
Fondo Nazionale di Garanzia cui il
Consumatore può rivolgersi, ai sensi
dell'art. 21 DL 111/95, in caso di
insolvenza o di fallimento da parte
dell'Organizzatore o del Venditore, per la
tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso delle somme versate;
b) rimpatrio, nel caso di viaggi all'estero.
Il Fondo deve altresì fornire un'immediata
disponibilità economica in caso di rientro
forzato di turisti da Paesi Extracomunitari
in occasione di emergenze imputabili o meno
al comportamento dell'Organizzatore. Le
modalità di intervento del Fondo sono
stabilite con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 21
n.5 DL 111/95.
18 * FORO COMPETENTE / CLAUSOLA
COMPROMISSORIA
Per ogni controversia dipendente dal
presente contratto sarà competente
esclusivamente il Foro di Roma dove ha sede
legale ed amministrativa. Di comune accordo,
peraltro, potrà essere previsto che le
controversie nascenti dall'applicazione,
interpretazione, esecuzione del contratto,
siano devolute alla decisione di un Collegio
Arbitrale composta da ciascuna delle parti
in causa più uno che funge da Presidente
nominato dagli arbitri già designati,
ovvero, in mancanza del Presidente del
Tribunale dove ha sede legale
l'Organizzatore. Il Collegio Arbitrale che
ha sede nel luogo in cui si trova la sede
legale dell'Organizzatore deciderà
ritualmente e secondo il diritto, previo
eventuale tentativo di conciliazione.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi per oggetto l'offerta del
solo servizio di trasporto, di soggiorno,
ovvero di qualunque altro separato servizio,
non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni
della CCV: art. 1 n. 3 e 6; artt. da 17 a
23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le
previsioni diverse da quelle relative al
contratto di organizzazione.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le
seguenti clausole delle condizioni generali
di contratto di vendita di pacchetti
turistici sopra riportate: art. 3, 1° comma;
art. 4; art. 7; art. 9, 1° comma; art. 14,
1° comma; art. 15; art. 17; L'applicazione
di dette clausole non determina
assolutamente la configurazione dei relativi
contratti come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate
clausole relativa al contratto di pacchetto
turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle
corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno, ecc.).
C) RECESSO DEL CONSUMATORE
Al Consumatore che receda dal contratto per
qualsiasi motivo purché non imputabile al
Venditore, saranno addebitate: la quota
d'iscrizione, se prevista, nonché, a titolo
di corrispettivo, somme non superiori a
quelle di seguito indicate:
a) Per soggiorni in alberghi, appartamenti,
residence, ville e villaggi in formula
alberghiera si farà riferimento a quanto
previsto nell'art. 6 delle presenti
condizioni.
b) Per servizi di solo trasporto con aerei
di linea o con altri mezzi - Servizi
turistici non accessori al trasporto o
all'alloggio si farà riferimento alle somme
previste dai vari fornitori.
TARIFFE AEREE
Le tariffe aeree utilizzate per la
determinazione delle quote di partecipazione
sono quelle applicate dai vari vettori. Le
eventuali variazioni in aumento delle
stesse, intervenute fino al momento della
prenotazione, comporteranno il relativo
aumento delle quote di partecipazione.
Programma redatto in osservanza dell'art. 28
Legge Regionale 17/09/84 n. 63 ed in
conformità della Direttiva 314/90 CEE
Polizza di Responsabilità civile
professionale ASSICURAZIONI GENERALI Spa n°
39029165. |
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